Il ritardo non è un fenomeno unitario. Il momento in cui la pratica si è fermata determina quale disciplina si applichi, e le due ipotesi non sono intercambiabili.
Il ritardo dopo l'esame
È l'ipotesi tipizzata dalla legge. La sezione 336(b) dell'Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. § 1447(b)) prevede che, se l'amministrazione non adotta una decisione entro centoventi giorni dall'esame del richiedente, quest'ultimo può rivolgersi alla corte distrettuale federale del distretto in cui risiede.
La corte investita della questione dispone di due poteri alternativi:
- decidere essa stessa sulla domanda di naturalizzazione;
- rinviare la questione all'amministrazione, impartendo istruzioni.
Il termine decorre dall'esame, non dal deposito della domanda e non dall'appuntamento per i rilievi biometrici. L'individuazione della data esatta da cui contare è il primo problema da risolvere, ed è meno ovvia di quanto sembri quando il colloquio si è concluso senza una decisione o è stato ripreso in una seconda seduta.
Il ritardo prima dell'esame
Qui non esiste un termine legale corrispondente. La domanda depositata e non ancora calendarizzata per il colloquio non attiva il rimedio previsto dalla sezione 336(b), semplicemente perché l'esame non c'è stato.
Restano applicabili i principi generali dell'ordinamento amministrativo federale in materia di ritardo dell'azione amministrativa, che operano però secondo presupposti diversi: non su un termine fisso, ma su una valutazione di ragionevolezza del tempo trascorso alla luce delle circostanze. È una strada meno lineare e di esito meno prevedibile.
“Pratica ferma da molto tempo” non equivale a “ritardo azionabile”. Prima di qualsiasi valutazione occorre stabilire in quale fase del procedimento la domanda si trovi, perché da questo dipende l'esistenza stessa di un rimedio.
Il rigetto e i suoi rimedi
Il rigetto della domanda è cosa diversa dal ritardo, e segue un percorso proprio, articolato in due gradi:
Riesame amministrativo
La sezione 336(a) dell'Immigration and Nationality Act riconosce al richiedente il diritto a un riesame davanti a un funzionario dell'amministrazione. La richiesta va presentata entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di rigetto.
Controllo giurisdizionale
Esaurito il riesame, la sezione 310(c) (8 U.S.C. § 1421(c)) consente di adire la corte distrettuale federale. Il controllo è de novo: la corte riesamina la questione senza essere vincolata alla valutazione dell'amministrazione, e può assumere prove.
Il passaggio attraverso il riesame amministrativo è presupposto per l'accesso al controllo giurisdizionale. Lasciar decorrere il termine per il riesame pregiudica il rimedio successivo: è l'errore più grave e il più difficile da correggere.
Alcune cautele
- I rimedi descritti sono procedimenti giurisdizionali federali, con regole processuali proprie, termini perentori e requisiti formali. Non sono istanze amministrative e non si presentano allo sportello.
- L'attivazione di un rimedio comporta il riesame integrale della posizione del richiedente. In presenza di profili problematici sul merito, la valutazione di opportunità va fatta prima e non dopo.
- Il termine di centoventi giorni è una condizione di accesso al rimedio, non un termine entro cui agire: il suo decorso non consuma alcun diritto.