Il residente permanente è tassato dagli Stati Uniti sul reddito ovunque prodotto, dal giorno dell'ammissione e per ogni anno in cui conserva lo status, a prescindere da dove viva (26 U.S.C. § 7701(b)). Non è una regola dell'immigrazione ma una regola fiscale; la naturalizzazione la rende però oggetto di esame, perché la domanda chiede conto di come quella regola è stata rispettata.
Le due domande del modulo
La domanda di naturalizzazione contiene due quesiti fiscali, ai quali si risponde sotto pena di falso. Il primo chiede se il richiedente ha imposte federali, statali o locali scadute e non pagate. Il secondo chiede se, da quando è residente permanente, si è qualificato come “non residente” in una dichiarazione, o ha deciso di non presentarla perché si considerava non residente. Le risposte vengono riscontrate all'esame, e le dichiarazioni degli anni rilevanti sono fra i documenti che l'ufficiale può chiedere di vedere.
La dichiarazione da non residente
Il regolamento è esplicito: il residente permanente che si dichiara non residente per ottenere un trattamento fiscale di favore, o che non presenta la dichiarazione perché si ritiene non residente, fa sorgere una presunzione di aver rinunciato ai privilegi della residenza permanente. La presunzione è superabile, ma l'onere è del richiedente, e il problema non riguarda più soltanto la naturalizzazione: riguarda la conservazione dello status.
La qualifica di non residente si assume in tre modi, non sempre avvertiti come tali: presentando il modello riservato ai non residenti; invocando la convenzione contro le doppie imposizioni per essere considerati residenti in Italia; oppure omettendo del tutto la dichiarazione statunitense perché “si vive in Italia”. Il secondo caso è il più insidioso, perché viene spesso suggerito come soluzione tecnica a una doppia residenza.
La stessa legge fiscale statunitense stabilisce che il residente permanente il quale inizi a essere trattato come residente di un altro Stato in forza di una convenzione, senza rinunciare a quel beneficio, cessa di essere residente permanente ai fini fiscali. Per chi è stato residente permanente in almeno otto degli ultimi quindici anni questo è un evento di espatrio, con la relativa imposta d'uscita sul patrimonio. La scelta che sembrava risparmiare un'imposta può costarne una molto più grande, e con essa la residenza.
Dichiarazioni non presentate e imposte non pagate
L'omessa presentazione di una dichiarazione dovuta e il mancato pagamento delle imposte rilevano come condotta, nel periodo di riferimento della buona condotta morale, indipendentemente dall'importo. L'evasione fiscale con danno per l'erario superiore a diecimila dollari è inoltre un reato aggravato ai fini della legge sull'immigrazione (8 U.S.C. § 1101(a)(43)), e come tale un impedimento permanente.
La condotta che si può ancora correggere va corretta prima del deposito: le dichiarazioni mancanti si presentano, anche tardivamente; il debito si estingue o si regolarizza con un piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria. All'esame si porta l'accordo e la prova dei versamenti eseguiti. Un debito dichiarato e in corso di pagamento è valutabile; un debito taciuto e scoperto all'esame diventa anche una falsa dichiarazione.
Iscrizione all'AIRE e residenza fiscale italiana
Sul versante italiano circola un equivoco simmetrico. Il cittadino italiano che trasferisce la residenza all'estero deve dichiararlo al consolato entro novanta giorni (legge 27 ottobre 1988, n. 470), ed è iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. L'iscrizione è un adempimento anagrafico; non decide da sola la residenza fiscale. Dal 2024 (decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) è fiscalmente residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d'imposta, contando anche le frazioni di giorno, vi ha la residenza civilistica, oppure il domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure vi è semplicemente presente. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente vale come presunzione, superabile con la prova contraria.
Ne segue che il residente permanente che trascorre in Italia più di metà dell'anno, o vi conserva il centro delle relazioni familiari, può essere residente fiscale italiano anche se iscritto all'AIRE. E chi trascorre in Italia più di metà dell'anno ha, prima ancora del problema fiscale, un problema di presenza fisica e di residenza continuativa ai fini della naturalizzazione. Le due discipline guardano allo stesso fatto: dove si vive.
La convenzione e la clausola di salvaguardia
La convenzione fra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni (Washington, 25 agosto 1999, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20) risolve la doppia residenza con criteri in cascata: l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale, la nazionalità e infine l'accordo fra le amministrazioni. Ma contiene anche una clausola di salvaguardia: ciascuno Stato può tassare i propri residenti, come determinati dalla convenzione, e i propri cittadini in ragione della cittadinanza, come se la convenzione non esistesse.
Per il residente permanente la cascata è esattamente la scelta descritta sopra, con le conseguenze descritte sopra. Per il cittadino la clausola significa che, dopo il giuramento, gli Stati Uniti continuano a tassare il reddito mondiale anche di chi torna a vivere in Italia, con i relativi obblighi di dichiarazione dei conti e delle attività estere, finché la cittadinanza non venga formalmente rinunciata. La naturalizzazione non aggiunge imposte a chi è già residente permanente; rende però permanente un obbligo che prima cessava con lo status.